D.lgs. 151/2015, vigente da oggi.
"Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di
lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le
altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione
sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
all'articolo 21 (del d.lgs. 81/2008 - ndr)."
Ne riparleremo con molti più dettagli, ma la novità è ottima e abbondante.