venerdì 24 febbraio 2017

Usate solo gli scaffali bassi

"...l’altezza superiore a due metri dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione prescritte dall’art. 122 del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere calcolata in riferimento all’altezza alla quale il lavoro viene eseguito rispetto al terreno sottostante e non al piano di calpestio del lavoratore"

La IV sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.39024/2016) ritiene, sbagliandosi, che un lavoro eseguito a oltre 2 metri d'altezza dal pavimento sia un "lavoro in quota".

Spiega tutto questo bell'articolo di puntosicuro.it.